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Rivalutazione terreni e partecipazioniLa Legge Finanziaria 2007 ha nuovamente reiterato le norme che consentono di rivalutare il valore di acquisto di terreni edificabili, di terreni a destinazione agricola e di partecipazioni.
Soggetti interessatiSono destinatari della norma: * Le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’attività di impresa; * Le società semplici e le società ed associazioni equiparate; * I soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia. Per contro, non possono utilizzare la norma le persone fisiche che conseguono plusvalenze da partecipazione relative ad imprese commerciali ed i soggetti diversi Rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2008I soggetti sopra indicati possono rivalutare il costo di acquisto di: * Terreni edificabili; un terreno si considera edificabile a seguito dell’adozione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune; * Terreni a destinazione agricola. La rideterminazione del valore di acquisto dei citati tipi di terreno varrà poi come valore normale minimo ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il nuovo valore attribuibile ai terreni deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un ingegnare, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito iscritto alla Camera di commercio. La perizia di stima deve essere giurata, entro il 30 giugno 2008, oltre che presso le Cancelleria dei Tribunali, anche presso gli uffici dei Giudice di pace o presso i notai. l costo sostenuto per la perizia concorre ad incrementare il valore di acquisto del Terreno. Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2008I beni che possono essere rivalutati sono: * Azioni; * Quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (Srl) * Diritti o titoli attraverso cui è possibile acquisire le predette partecipazioni (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili) e partecipazioni non devono essere negoziate nei mercati regolamentati, sia italiani che esteri.
Versamento dell’imposta sostitutivaEntro il 30 giugno 2008 deve essere versata l’imposta sostitutiva, calcolata sul nuovo valore rideterminato, nelle seguenti misure: * 4% per i terreni; * 4% per le partecipazioni qualificate (quindi almeno pari al 20% del capitale); * 2% per le partecipazioni non qualificate. L’imposta può essere versata in unica soluzione (entro il 30 giugno 2008) ovvero sino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo scadenti sempre il 30 giugno di ciascun anno (quindi: 30.6.08 – 30.6.09 – 30.6.10); sugli importi rateati, a partire dalla seconda rata, dovrà essere contestualmente versato l’interesse del 3% annuo.
Beni oggetto di precedenti rivalutazioniPossono essere rivalutati anche beni che sono già stati rivalutati negli anni corsi, sempre sulla scorta della medesima legge ora prorogata. La rivalutazione dovrà riferirsi sempre all’originario valore di acquisto, a nulla rilevando i nuovi importi già determinati con le precedenti rivalutazioni. In questo caso, l’imposta sostituiva già versata in precedenza non potrà essere utilizzata in compensazione ne con altri tributi e neppure con la nuova imposta sostitutiva (che, quindi, deve sempre essere versata per intero). La precedente imposta sostituiva potrà solo essere chiesta a rimborso, per la parte già pagata sino ad ora (ed omettendo, quindi, di pagare le successive rate nel caso si fosse scelto il pagamento rateale).
Convenienza della rivalutazioneSia che si tratti di terreni che di partecipazioni, la rivalutazione può essere conveniente solamente se si ha in animo di cedere i beni rivalutabili nel giro di pochi mesi (o di pochi anni, nell’ipotesi che non venga più riproposta anche negli anni successivi la possibilità di rivalutare). A breve è infatti prevista la possibilità che cambino la norme che regolano la tassazione delle plusvalenze (naturalmente con previsioni all’aumento della tassazione globale). E’ comunque evidente che l’analisi di convenienza deve essere fatta singolarmente per ciascuna posizione. |