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Mutui ipotecari immobiliariLa Finanziaria 2008 ha apportato diverse novità per quanto concerne i mutui ipotecari, intervenendo su portabilità, rinegoziazione, cancellazione semplificata delle ipoteche, penali per l’estinzione anticipata, facoltà di sospensione unilaterale del pagamento delle rate. Gli interventi sotto riassunti sono in vigore dal 1° gennaio 2008.
PORTABILITA’La chiusura del vecchio mutuo con una banca e l'apertura di un nuovo contratto con un’altra banca non devono comportare per il cliente alcun costo: gli oneri, compresi quelli notarili, sono a carico della nuova banca. La dichiarazione di surroga delle garanzie va effettuata in forma pubblica e per autentica; per il nuovo mutuo e la quietanza rilasciata dalla vecchia banca basta una scrittura privata semplice.
RINEGOZIAZIONE
Ricontrattare le condizioni del mutuo con la medesima banca non deve comportare oneri per il mutuatario. La rinegoziazione non richiede l’intervento del notaio, a meno che si provveda all’annotazione nei Registri immobiliari. È previsto che la ricontrattazione non fa venir meno i benefici fiscali: tuttavia, è necessaria un’ulteriore precisazione ministeriale per chiarire se le detrazioni potranno essere ancora rapportate al vecchio finanziamento, indipendentemente dall'importo del nuovo, oppure no.
ESTINZIONE ANTICIPATAE’ esteso il divieto di penali in caso di estinzione anticipata del mutuo. Non sono previsti oneri neanche nel caso in cui il mutuo, originariamente richiesto da una società, venga accollato a una persona fisica con l'obiettivo di acquistare o ristrutturare un immobile da adibire ad abitazione o a sede dell'attività economica. SOSPENSIONE DELLE RATEE’ prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per chi si trova in difficoltà. La sospensione può essere chiesta, al massimo, due volte durante il piano di ammortamento e per non più di 18 mesi per ogni sospensione. Tuttavia, il funzionamento del fondo istituito per coprire le spese bancarie deve essere ancora disciplinato.
DETRAZIONI PIU’ ELEVATEDal 2008 aumenta il plafond su cui si calcola la detrazione d'imposta del 19% sugli interessi passivi pagati per il finanziamento per l’acquisto dell’abitazione principale; il tetto passa da 3.615,00 euro a 4.000,00 euro. Non subisce invece alcuna variazione il tetto di 2.582,29 euro per il calcolo della detrazione spettante per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati per finanziare la costruzione dell’abitazione principale del contribuente.
IMPOSTA SOSTITUTIVACon la Finanziaria 2008 l’imposta sostitutiva dello 0,25% per i contratti di mutuo è subordinata alla dichiarazione, nel contratto di finanziamento, che la compravendita possa fruire dell’agevolazione prima casa; nel caso in cui tale dichiarazione non sia presentata l’aliquota da applicarsi è pari al 2%. |