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Detrazioni iva per autovetture e cellulariLa recente finanziaria ha modificato le modalità di detrazione dell’Iva sull’acquisto (anche in leasing), importazione e spese di impiego di autoveicoli e cellulari. Le norme sotto riassunte sono in vigore dal 1° gennaio 2008. AUTOVEICOLIIn primo luogo è stata eliminata la differenziazione tra autoveicoli che faceva riferimento alle categorie del codice della strada (quindi, ad esempio, la distinzione tra autocarro ed autovettura). Ora il riferimento è, più genericamente, ai veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone e beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg ed il cui numero di posti a sedere non è superiore a nove, compreso il conducente; si intendono tali quelli diversi dai trattori agricoli e forestali. Questa modifica rende quindi possibile la detrazione dell’Iva (in misura totale o limitata, come si dirà tra breve) anche per autoveicoli che ne erano prima esclusi ma, per contro, può limitare la percentuale di detrazione per autoveicoli che prima godevano della detraibilità totale (ad esempio, gli autocarri). Quindi ora, per tutti gli autoveicoli, sono possibili solamente due alternative: detraibilità totale (per i veicoli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa o professionale e per agenti e rappresentanti) e detraibilità limitata al 40 per cento in tutti gli altri casi. Dal 2008, pertanto, si deve avere riguardo alle modalità di utilizzo del veicolo (utilizzo esclusivo per l’attività che non viene meno anche nel caso in cui il diverso utilizzo avviene solo in minima parte). Naturalmente dovrà essere il contribuente a doverne dimostrare l’utilizzo esclusivo (prova non sempre agevole da fornire); per previsione di legge, si considerano come esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa i veicoli merce (cioè quelli destinati alla vendita), i taxi, i veicoli delle scuole guida e quelli utilizzati dai rappresentanti di commercio. Al di là di queste previsioni, la deducibilità totale dell’Iva è difficilmente sostenibile. Permane la indetraibilità totale dell’Iva solamente per i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc. Le regole sopra enunciate per l’acquisto o importazione degli autoveicoli si applicano anche a tutte le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e pedaggio autostradale); quest’ultima spesa costituisce una novità in quanto, fino al 31/12/2007, sul pedaggio autostradale l’Iva era totalmente indetraibile. TELEFONI CELLULARIFino al 31/12/2007 su tutte le spese relative all’acquisto, importazione ed utilizzo dei telefoni cellulari poteva essere detratta l’Iva nella misura del 50 per cento; a partire dal 2008 non esiste più una limitazione percentuale fissata dalla legge, ma la misura dell’utilizzo per scopi esclusivamente aziendali è lasciata alla discrezionalità del contribuente. Anche in questo caso, come già detto per gli autoveicoli, la prova di un utilizzo aziendale superiore al 50 per cento potrà essere difficilmente documentata. Per sconsigliare i contribuenti alla applicazione di una percentuale più favorevole, le attuali norme prevedono che, per i prossimi cinque anni (2008/2012), sarà avviata una specifica attività di controllo nei confronti di tutti coloro che utilizzeranno una percentuale di detrazione superiore al 50 per cento. RIVENDITA DI AUTOVEICOLI E CELLULARI USATIPer le cessioni di beni il cui acquisto ha subito una limitazione alla detrazione dell’Iva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo di vendita pattuito per la percentuale di detrazione operata al momento dell’acquisto. |