Contratti a progetto

Il Ministero del lavoro ha emanato una circolare indirizzata ai propri ispettori ed a quelli degli istituti previdenziali, dettando le regole per uniformare l’attività di vigilanza e fornendo indicazioni operative. La lettura della circolare permette però di trarre utili indicazioni anche per gli operatori che utilizzano, nell’ambito delle proprie aziende, collaboratori non subordinati.


Con la presente nota informativa si intende fare il punto della problematica per mettere i Clienti nelle condizioni di organizzare al meglio tutti i propri rapporti di collaborazione.

La caratteristica di base che deve avere ogni rapporto di collaborazione è l’esistenza di un reale regime di autonomia del collaboratore, rilevabile del tipo di attività che viene svolta piuttosto che da aspetti puramente formali (ad esempio, l’esistenza della partita Iva da parte del collaboratore non fornisce alcuna maggiore garanzia di legittimità).

Sono ritenuti poco compatibili (salvo prova contraria che deve essere fornita dal committente) con un rapporto autonomo l’esercizio dell’attività con un solo committente e con un orario di lavoro
predeterminato.

Le collaborazioni a progetto devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente; questi progetti devono essere parte di un contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed esattamente individuati nel loro contenuto caratterizzante.

Devono altresì essere definiti in funzione di un risultato predeterminato che li caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Tale risultato della collaborazione deve essere definito in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto ed il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale le condizioni contrattuali.

Come detto sopra, il contratto di collaborazione a progetto deve essere formalizzato per iscritto. La forma scritta, oltre che necessaria ai fini della prova, è ritenuta assolutamente necessaria per individuare il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso che sono le caratteristiche atte a ricondurre il rapporto nell’ambito della collaborazione anziché in quello del lavoro subordinato.

Le istruzioni del Ministero danno disposizione agli ispettori che, in mancanza del contratto scritto, dovranno identificare la collaborazione come rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria. Al contribuente non rimarrebbe, quindi, altra possibilità che promuovere azione giudiziaria per veder riconoscere la sussistenza di un rapporto di natura autonoma.

Con riferimento alle modalità oggettive di svolgimento dell’attività, gli ispettori dovranno prestare la massima attenzione alle seguenti situazioni e condizioni:

* l’attività del collaboratore non può coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa ma deve essere ad essa funzionalmente correlata. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva dell’impresa né può consistere nella semplice elencazione delle mansioni affidate al collaboratore;


* deve essere esaminata la modalità e la tipologia con cui il collaboratore si inserisce nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento che devono risultare dal contratto scritto;


* il contenuto della prestazione non può essere troppo elementare, ripetitiva e predeterminata ed il collaboratore non deve essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto e la sua prestazione non deve poter essere ricondotta ad una mera messa a disposizione di energia lavorativa in favore del committente;


* il collaboratore deve poter godere di un’effettiva autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento della prestazione. Quindi non deve esistere un serrato controllo sull’attività lavorativa così come non deve esistere un potere disciplinare, anche in forma sanzionatoria, da parte del committente;


* il compenso non deve essere commisurato esclusivamente al tempo della prestazione,
ma devono essere specificati nel contratto i diversi criteri remunerativi legati al risultato del  progetto descritto nel contratto medesimo;

 

* non è vietato, ma viene visto come un elemento da approfondire attentamente da parte
degli ispettori, inserire una clausola di esclusiva;

 

* altrettanto delicato è il tema del rinnovo del contratto. La proroga ingiustificata o il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi di attenzione per gli ispettori; occorre  motivare perchè il risultato non è stato raggiunto nel tempo pattuito, oppure prorogare il rapporto ma assegnando al collaboratore un nuovo progetto.


Infine, la circolare del Ministero del lavoro elenca, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività per le quali si reputa difficilmente applicabile la fattispecie del contratto di collaborazione a progetto; tralasciando le attività del tutto particolari che non possono interessare la nostra clientela, le attività (a rischio) affidate più comunemente ai collaboratori a progetto sono: addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, babysitter e badanti, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, manutentori, muratori e qualifiche operaie nell’edilizia, addetti alle attività di segreteria e terminalisti. In tutti questi casi, la prova che si tratti realmente di un contratto a progetto può essere molto difficile da fornire.


Tenuto conto delle conseguenze che potrebbero derivare da una ispezione che dovesse identificare uno o più rapporti di collaborazione a progetto come rapporti di lavoro subordinato, si invitano tutti i Signori Clienti a riesaminare con profonda attenzione tutti i rapporti di collaborazione che dovessero essere in corso ed a definire i nuovi eventuali rapporti secondo le indicazioni contenute nella presente nota.

 

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