Assegni e libretti di deposito

Il titolo di questa circolare potrebbe essere: SCUSATE, ABBIAMO SCHERZATO!

Infatti con nostra precedente comunicazione n. 8/08 del 7 aprile scorso avevamo comunicato che a partire dal 30 aprile sarebbe entrata in vigore una serie di limitazioni alla circolazione degli assegni.

Ebbene, il decreto legge n. 112/08 (già in vigore ma da convertire in legge entro il prossimo 25 agosto) ha annullato tutto ritornando al passato (o quasi).

Fino a nuovo ordine, torna possibile la circolazione di danaro contante per importi singolarmente inferiori ad euro 12.500,00 e, con lo stesso limite, gli assegni potranno non avere la clausola di non traferibilità.

Quando si tratta di effettuare pagamenti rateali, sia pure con riferimento ad una singola operazione, tale limite non deve essere superato per ogni singola rata (non si deve quindi fare riferimento al totale dell’operazione, ma all’importo di ogni singolo pagamento).

Per la validità della girata degli assegni non è più richiesta l’indicazione del codice fiscale del girante.

I libretti di deposito al portatore dovranno essere estinti o ridotti ad una somma inferiore ad euro 12.500,00 entro il 30 giugno 2009.

Infine si è tornato all’antico anche per i pagamenti da effettuarsi a professionisti (medici, dentisti, avvocati, commercialisti, ecc.); i pagamenti delle parcelle potranno ancora essere effettuati in contanti e non più con mezzi di pagamento tracciabili, qualunque sia l’importo dovuto (purché inferiore ad euro 12.500,00).

Anche per gli obblighi a cui sono tenuti i professionisti, si è fatto dietro front. E’ infatti stato abrogato l’obbligo di tenere un conto corrente bancario o postale su cui far transitare pagamenti e incassi, senza limite minimo, inerenti l’attività. Il professionista era infatti tenuto a versare sul conto corrente anche i piccolissimi incassi in contanti (al limite, anche l’incasso di un solo euro) ed era obbligato ad effettuare qualsiasi spesa mediante conto corrente.

L’abrogazione di quell’adempimento non deve però far dimenticare che eventuali prelievi dal conto non giustificati sono equiparati ai compensi; tale presunzione non scatta solo in presenza di operazioni ragionevolmente riconducibili alle esigenze private.

Eventuali sanzioni comminate in passato per violazione degli adempimenti ora abrogati sono anch’esse annullate (si può quindi parlare di una sorta di depenalizzazione) ma non si ha diritto al rimborso di somme che fossero già state in tutto o in parte versate.

Tutto quanto fin qui riassunto è in vigore dal 25 giugno ma, come detto in premessa, le norme in commento sono contenute in un decreto legge che dovrà essere convertito in legge; è quindi sempre possibile che anche questa circolare, tra qualche settimana, sia completamente da riscrivere.

 

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