Abolizione libro soci

L’art. 16 della legge n. 2/2009 (di conversione del decreto legge 185/2008, comunemente definito "decreto anti-crisi"), modifica alcuni articoli del codice civile relativamente alle società a responsabilità limitata (S.R.L.).

Viene abolito il libro dei soci, attribuendo alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa.
In caso di cessione di quote, la nuova disciplina prevede solo due momenti del procedimento:
- il trasferimento della quota di s.r.l. tramite atto notarile o con la nuova procedura riservata ai commercialisti (art. 36, comma 1 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133); - la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produce effetto anche di fronte alla società.

E’ inoltre soppresso l’obbligo annuale di comunicare al registro delle imprese l’elenco dei soci o l’eventuale riconferma, in sede di deposito del bilancio di esercizio.

Le nuove disposizioni sopra citate entreranno in vigore il 30 marzo 2009.

Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a r.l. sono tenuti a depositare – con esenzione da ogni imposta e tassaapposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

In tale dichiarazione, si dovranno indicare per la prima volta anche i seguenti dati:

· Il domicilio fiscale del socio;

· L’ammontare delle quote sociali sottoscritte ed effettivamente versate.

In merito al primo aspetto, ovvero al domicilio fiscale, si deve precisare che lo stesso può essere anche diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale della società, e lo scopo della sua indicazione è individuabile nel rendere più facilmente conoscibile il recapito nel caso in cui si debba convocare un’assemblea mediante l’avviso di convocazione.

Tuttavia non necessariamente gli statuti sociali dovranno essere modificati e i riferimenti al libro soci potranno essere correlati al Registro Imprese.

Resta inteso che il controllo da parte dell’ufficio del registro delle imprese sarà di natura formale, e quindi ciascun amministratore dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione – stante la notevole incidenza della dichiarazione ai fini della società stessa – la corrispondenza tra il libro dei soci e la nuova dichiarazione di allineamento dei dati del registro imprese con quelli del libro soci stesso.

E’ prevista una sanzione in capo a ciascun amministratore, pari ad Euro 412,00, per coloro i quali non ottemperano, entro il prossimo 30 marzo, a quanto previsto dalla nuova normativa, salvo rinvii, tenuto conto che le Camere di Commercio non sono ancora attrezzate per ricevere le segnalazioni.

La segnalazione al Registro Imprese dovrà essere effettuata obbligatoriamente mediante modalità telematica e quindi è un adempimento che dovrà essere effettuato dallo Studio.

© 2007-2008 - Studio Dottori Commercialisti Associati Salina del Torre - Via Lipari, 9 - 20144 MILANO - P.I. 04573760966 - Ogni Diritto Riservato