Nuove Modalità di Emissione Assegni

Nuove Modalità di Emissione Assegni

 

Il decreto legislativo 231/07 (che, per quanto interessa l’oggetto della presente nota, entrerà in vigore il 30 aprile 2008) ha limitato drasticamente l’utilizzo degli assegni in forma ibera, sia quelli di conto corrente che quelli circolari. La volontà del legislatore è quella di imitare drasticamente l’utilizzo degli assegni circolari liberi.

Le limitazioni introdotte dal nuovo provvedimento sono di due tipi:


1. divieto assoluto di emettere assegni liberi di importo pari o superiore ad euro 5 mila (a partire da euro 5 mila tutti gli assegni - bancari e circolari - dovranno portare il vincolo di non trasferibilità);


2. assoggettamento all’imposta di bollo di euro 1,50 per ogni assegno – purché di importo inferiore ad euro 5 mila – emesso senza la clausola di non trasferibilità.


Per assolvere all’obbligo dell’imposta di bollo, le banche rilasceranno libretti di assegni bancari (e ciò vale anche per le Poste) con già impressa la clausola di non trasferibilità; la richiesta di emissione in forma libera dovrà essere presentata per iscritto dal correntista.


Nel caso di emissione di assegni irregolari, successivamente al 30 aprile, è prevista una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Gli assegni emessi dopo il 30 aprile senza la clausola di non trasferibilità sono comunque pagabili, ma le banche o le Poste dovranno segnalare quei titoli come irregolari.

 

Gli assegni emessi prima del 30 aprile di importo compreso tra 5 mila e 12 mila e cinquecento euro (vecchio limite) potranno essere incassati anche dopo senza problemi.

I vecchi assegni ancora in circolazione, potranno essere ancora utilizzati, ma rispettando le nuove regole; l’unica differenza rispetto al nuovo regime è che, in caso di emissione libera, non sconteranno l’imposta di bollo di € 1,50. Ciò che fa testo per identificare le norme applicabili è la data di emissione dell’assegno e non quella in cui lo stesso viene presentato alla banca per l’incasso.

Le banche e le Poste hanno l’obbligo, a richiesta delle autorità fiscali, di fornire i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, che abbiano chiesto l’emissione di assegni circolari o vaglia bancari o postali in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.

Inoltre, ciascuna girata di assegno libero dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; se la girata è nulla, essa non produce effetti e quindi non vale come trasferimento del titolo che diviene non negoziabile. Se si tratta di società, deve essere indicato il codice fiscale della società medesima e non di chi firma per essa.


L’assegno bancario a favore dello stesso traente, definito “a me medesimo”, non ha limiti di importo e non deve portare il codice fiscale del girante, ma deve essere girato unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste.

Sempre dal 30 aprile, la limitazione di euro 5 mila varrà anche per i libretti al portatore;


per quelli già in essere, è possibile la regolarizzazione (con l’estinzione o con la riduzione del deposito) entro il 30 giugno 2009.

 

In caso di trasferimento da un soggetto ad un altro di un libretto al portatore – anche di importo inferiore a 5 mila euro – il cedente deve comunicare all’intermediario emittente, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

 

l’inadempienza è sanzionata dal 10% al 20% del saldo del libretto.

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