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IVA PER CASSA - 2Con nostra precedente circolare del 30 marzo scorso (che qui sotto Vi riproponiamo per una più facile rilettura) avevamo informato sulle modalità applicative delle nuove disposizioni che consentono di rinviare l’esigibilità dell’Iva esposta in fattura sino al momento dell’avvenuto incasso. La scelta se approfittare o meno di questa agevolazione compete solo a colui che emette la fattura, purché abbia i requisiti richiesti dalla legge; l’acquirente del bene o commettente del servizio deve solo adeguare il proprio comportamento alla scelta fatta in autonomia del fornitore/prestatore. Poiché il decreto attuativo delle nuova disposizione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile è entrato in vigore dal 28 aprile 2009; da quella data, quindi, chi ne possiede i requisiti può emettere fatture ad esigibilità differita con l’iscrizione della seguente espressione: "Iva ad esigibilità differita ex art. 7, Dl 185/08". La presente circolare viene quindi inviata soprattutto per richiamare l’attenzione di tutti gli operatori su quanto scritto nelle fatture che si riceveranno a partire dal 28 aprile; in presenza della annotazione sopra indicata, NON POTRA’ ESSERE DETRATTA L’IVA ESPOSTA IN FATTURA FINO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA MEDESIMA. La circolare n 07/09 del 30 marzo precisava quanto segue. Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 aveva introdotto una differente modalità di liquidazione dell’I.V.A. (e quindi di versamento della stessa), direttamente conseguente al momento di incasso della fattura e non più al momento di emissione della stessa. Il richiamato provvedimento rinviava la pratica applicazione della norma al momento in cui sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Tale decreto, finalmente, ha visto la luce nei giorni scorsi rendendo quindi operativa la disposizione agevolativa. 1) Soggetti destinatari della norma Possono optare per l’applicazione dell’I.V.A. ad esigibilità differita tutti i contribuenti in possesso di partita I.V.A. che abbiano conseguito nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore ad euro 200 mila. 2) Operazioni alle quali è applicabile il nuovo regime L’opzione per il nuovo regime è possibile solamente in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi a favore di clienti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni; la nuova modalità di liquidazione dell’imposta, quindi, non si applica per le operazioni effettuate a favore di privati o di soggetti che utilizzano il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) o che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta. 3) In cosa consiste l’agevolazione Come è a tutti noto, attualmente l’I.V.A. esposta sulle fatture emesse a clienti deve essere versata (sia pure dopo avere effettuato la compensazione con l’I.V.A. assolta sulle fatture dei fornitori) entro il giorno 16 del mese successivo al mese o trimestre nel corso del quale è stata emessa la fattura; e ciò indipendentemente dal fatto di avere o non avere incassato l’importo addebitato. Con la norma in commento si estende alle situazioni qui descritte una procedura che già è in vigore per coloro che effettuavano cessioni di beni a favore della Pubblica Amministrazione; si tratta di considerare dovuta l’I.V.A. esposta sulle fatture emesse solo al momento in cui la fattura è incassata, con ciò evitando di dover versare un’imposta prima di averla incassata. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione. L’inserimento nella liquidazione a debito di un’I.V.A. esposta in fattura può però essere rinviata non oltre un anno dal momento in cui la fattura è stata emessa; e ciò anche se la stessa non è ancora stata incassata. Se però nel frattempo il cliente dovesse essere assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva, il limite di un anno dall’emissione della fattura non trova applicazione e l’esigibilità dell’I.V.A. rimane sospesa senza limiti temporali. 4) Come si esercita l’opzione per l’applicazione della norma Non deve essere effettuata alcuna scelta preventiva o vincolante essendo sufficiente indicare sulla fattura, per la quale si intende utilizzare l’agevolazione, la seguente dicitura: "operazione con imposta a esigibilità differita ex art. 7, D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla L. 28.01.2009 n. 2". Quindi non è obbligatorio utilizzare questa procedura per tutte le operazioni effettuate, potendo invece scegliere i clienti nei confronti dei quali è maggiore il rischio di un pagamento in tempi lunghi. 5) Superamento del volume d’affari di euro 200 mila La nuova disposizione cessa di avere applicazione dall’operazione successiva al momento in cui si è superato il volume d’affari di euro 200 mila; da quel momento l’I.V.A. deve essere conteggiata nel mese o trimestre nel corso del quale la fattura è stata emessa. Si tratta di una previsione che non ammette né deroghe né rinvii e quindi è assolutamente necessario, per il contribuente che utilizza l’agevolazione, tenere costantemente sotto controllo il volume d’affari. La decadenza dall’agevolazione vale solo per le nuove operazioni, mentre continua a restare in vigore per le fatture con I.V.A. ad esigibilità differita emesse precedentemente al superamento del limite. Nel determinare il volume d’affari (sia quello in corso d’anno che quello annuale da indicare anche in dichiarazione I.V.A.) si deve tener conto di tutte le fatture emesse, sia quelle con I.V.A. ad esigibilità immediata che differita. 6) Adempimenti del cessionario o committente (cliente) Il soggetto che riceve una fattura con l’indicazione che trattasi di operazione ad esigibilità differita deve rinviare la detraibilità dell’I.V.A. esposta in fattura fino al momento in cui effettua il pagamento; nel caso di pagamento parziale, anche la detrazione dell’imposta avviene, come detto sopra per l’emittente, solo proporzionalmente al corrispettivo pagato. A differenza del cedente o prestatore che può scegliere se e quando utilizzare l’agevolazione (sempre tenendo presente il limite di fatturato sopra ricordato), il cessionario o committente deve solo adeguarsi alla scelta fatta da altri, senza possibilità di un diverso comportamento. 7) Considerazioni di opportunità Poiché, esercitando l’opzione per la nuova procedura, per determinare il momento in cui l’I.V.A. assume rilevanza ai fini della liquidazione periodica diviene fondamentale l’aspetto finanziario (incasso/pagamento), tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente devono effettuare opportune annotazioni nei libri contabili (anche per coloro che adottano la contabilità semplificata) per rilevare il momento dell’incasso/pagamento. Si tratta di un adempimento delicato (a cui molti contribuenti non sono abituati) soprattutto quando la contabilità è affidata a terzi (ad esempio, al nostro studio) a cui devono essere fornite tempestivamente le informazioni su incassi/pagamenti relativi alle fatture ad esigibilità differita. Per valutare l’opportunità e la convenienza all’adozione della nuova procedura, occorre avere riguardo all’ammontare dell’I.V.A. che periodicamente (mese o trimestre) viene versata; in presenza di importi esigui, inferiori a 3 mila euro mensili, il beneficio finanziario che se ne ottiene può essere inferiore alla complicazione contabile che ne consegue (con conseguente aumento anche dei costi di registrazione). Come sempre lo Studio è a disposizione per ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie. |