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ALIQUOTE INPS 2009GESTIONE SEPARATACome ormai noto e senza modifiche rispetto al passato, devono iscriversi alla gestione separata INPS i seguenti soggetti: Þ Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto; Þ Incaricati delle vendite a domicilio; Þ Lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito complessivo annuo derivante da collaborazioni superi il limite di euro 5.000,00; Þ Lavoratori autonomi abituali con partita Iva privi di una autonoma Cassa di previdenza di categoria; per costoro il committente non deve operare e versare alcun contributo previdenziale, ma il percipiente ha il diritto di esercitare la rivalsa del contributo nella misura del 4% che provvederà ad addebitare in fattura; Gli associati in partecipazione che apportano lavoro (gli associati d’opera). Per l’anno 2009 sono state modificate le aliquote per la determinazione del contributo previdenziale dovuto; le nuove aliquote sono così determinate: 25,72% (di cui 17,15% a carico del committente e 8,57% a carico del percipiente) per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie. Per il versamento del contributo a mezzo del Mod. F24 si continua ad utilizzare il codice tributo CXX; 17% (di cui 11,33% a carico del committente e 5,67% a carico del percipiente) per i soggetti che sono già iscritti anche ad altra gestione previdenziale obbligatoria; questa aliquota non è cambiata rispetto al passato. Per il versamento del contributo a mezzo del Mod. F24 si continua ad utilizzare il codice tributo C10. Le nuove aliquote si applicano ai compensi erogati nel 2009, anche se relativi a prestazioni effettuate nel 2008. Costituisce eccezione (vale a dire che si applicano le aliquote 2008) il pagamento di compensi relativi al 2008 effettuati entro il 12.1.2009. Le ritenute previdenziali di cui sopra si operano sino al limite massimo di compensi di euro 91.507,00 mentre non è previsto un contributo minimo in quanto si versa sui redditi effettivamente conseguiti. Per i lavoratori autonomi abituali (con partita Iva) il contributo è interamente a carico del lavoratore autonomo (che, come detto sopra, ha la possibilità di esercitare la rivalsa a carico del committente nella misura del 4% del compenso erogato) che deve effettuare il versamento con le medesime modalità previste per le imposte sul reddito. Vale a dire: saldo il 16.6.2009 o il 16.7.2009 con la maggiorazione dello 0,4% e acconti il 16.6.2009 ed il 30.11.2009. Anche costoro dovranno applicare, ma per i redditi percepiti nel 2009, le medesime aliquote sopra indicate a seconda che siano o non siano già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria; per il versamento alla gestione separata Inps dovranno usare i codice tributo P10 per coloro che sono già iscritti ad altro ente previdenziale e PXX per gli altri lavoratori. Per gli associati in partecipazione che apportano lavoro il contributo, determinato con le aliquote sopra indicate (17% o 25,72%), è dovuto dall’associante che dovrà effettuare i versamenti con le stesse modalità indicate per i collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto. Il contributo, diversamente dagli altri casi esaminati, è posto per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. |